1. Costituiscono causa di sospensione dell'erogazione di agevolazioni o incentivi:
a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), della presente legge;
b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni
2. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a) del citato comma 1 ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni o erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla citata lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).