Art. 8.
(Sospensione delle concessioni
o erogazioni).

      1. Costituiscono causa di sospensione dell'erogazione di agevolazioni o incentivi:

          a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), della presente legge;

          b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni

 

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di cui all'articolo 7 della presente legge, emesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

      2. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a) del citato comma 1 ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni o erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla citata lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).